Eccoci ancora insieme nella rubrica dedicata all’INCI.
Oggi parleremo delle nuove norme europee sulla sicurezza dei cosmetici.
Il Parlamento Europeo ha adottato un nuovo regolamento sui prodotti cosmetici che intende rafforzare la responsabilità dei produttori e i controlli sul mercato, ridurre gli oneri amministrativi e garantire che i prodotti cosmetici immessi sul mercato dell’Unione siano sicuri, anche alla luce dell’innovazione del settore. Per stabilire se un prodotto debba essere considerato prodotto cosmetico, è opportuno basarsi sulla valutazione caso per caso, «tenendo conto di tutte le caratteristiche del prodotto in questione».
Esempi tipici di prodotti cosmetici possono essere creme, lozioni, gel e oli per la pelle, maschere di bellezza, fondotinta e altri prodotti per il trucco, profumi, preparazioni per bagni e docce, prodotti per la depilazione, deodoranti e antitraspiranti, coloranti e altri prodotti per i capelli, prodotti per la rasatura e per la cura dei denti, della bocca, delle unghie e prodotte solari o autoabbronzanti.
Sicurezza e responsabilità
I prodotti cosmetici messi a disposizione sul mercato devono essere «sicuri per la salute umana se utilizzati in condizioni d’uso normali o ragionevolmente prevedibili», tenuto conto in particolare della presentazione del prodotto, dell’etichettatura, delle istruzioni per l’uso e l’eliminazione. E considerata anche qualsiasi altra indicazione o informazione da parte della persona (giuridica o fisica) designata quale responsabile del prodotto cosmetico e che dovrà assicurare il rispetto delle disposizioni del regolamento da parte del prodotto commercializzato nell’UE.
Si tratta, in generale del fabbricante ma, in alcuni, casi è il distributore. Qualora emerga che il prodotto venduto non fosse conforme ai requisiti stabiliti, spetterà a questo soggetto il compito di adottare tutte le misure correttive necessarie, inclusi la notifica alle autorità competenti e il ritiro dal mercato.
La persona responsabile dovrà anche garantire che, prima di essere immessi sul mercato, i cosmetici siano stati sottoposti a una valutazione della sicurezza e che sia stata elaborata una relazione sulla sicurezza stilata in base alle indicazioni del regolamento. Dovrà inoltre tenere per un periodo di dieci anni una documentazione informativa sul prodotto cosmetico per il quale è responsabile. Sarà tenuta, inoltre, a notificare una serie d’informazioni – in formato elettronico – alla Commissione. Anche sui distributori incombono obblighi particolari: dovranno agire con «la dovuta attenzione» e procedere a delle verifiche prima di commercializzare i prodotti.
Sostanze proibite, soggette a restrizioni e cancerogene
Il nuovo regolamento conferma le circa 1.370 sostanze che è proibito utilizzare nei cosmetici. Tra queste figurano l’arsenico, il cloro, il curaro, il mercurio, la nicotina, il piombo, le sostanze radioattive, la stricnina, il cloroformio, i catrami di carbone, numerosi idrocarburi e gas, la pece e diverse paraffine.
L’uso di altre sostanze – come l’ammoniaca, l’acqua ossigenata o il nitrato d’argento – è permesso con precise limitazioni in merito all’impiego, alla concentrazione e alle avvertenze. Il regolamento elenca inoltre i coloranti, i conservanti e i filtri UV ammessi.
Il compromesso rafforza inoltre le norme che si riferiscono all’utilizzo, nei prodotti cosmetici, di sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione, sulla quale pende un divieto generalizzato. Il nuovo regolamento rende, infatti, più stringenti le deroghe ammesse in casi eccezionali.
Nuove norme per i nano materiali
Nella normativa vigente sono regolati solo i nanomateriali utilizzati nei coloranti, nei conservanti e nei filtri UV. Per nanomateriale s’intende «ogni materiale insolubile o biopersistente e fabbricato intenzionalmente avente una o più dimensioni esterne, o una struttura interna, di misura da 1 a 100 nm». Ma questa definizione dovrà essere adattata ai progressi scientifici. La Comunità dovrebbe inoltre adoperarsi per pervenire a un accordo sulla definizione nelle pertinenti sedi internazionali e, se così fosse, adattare questa definizione.
Come suggerito dai deputati, per ogni prodotto contenente nanomateriali dovrà essere assicurato «un livello elevato di protezione del consumatore e della salute umana». Pertanto, la persona responsabile dei cosmetici, oltre a dover procedere alle notifiche illustrate in precedenza, dovrà notificare tutti i prodotti che contengono nanomateriali sei mesi prima della loro commercializzazione e fornire una serie d’informazioni circa gli stessi nanomateriali. Tra queste figurano la dimensione delle particelle e le proprietà fisiche e chimiche, una stima della quantità che si prevede immettere sul mercato per anno, il profilo tossicologico, i dati sulla sicurezza e le condizioni di esposizione ragionevolmente prevedibili.
E’ poi introdotta una procedura di valutazione della sicurezza che può portare anche al bando del prodotto qualora vi fossero rischi potenziali per la salute umana. Inoltre, nell’elenco degli ingredienti esposto sulle confezioni dei cosmetici, dovrà figurare chiaramente la presenza di nanomateriali. Entro quarantotto mesi dall’entrata in vigore del regolamento, la Commissione metterà a disposizione un catalogo di tutti i nanomateriali utilizzati nei prodotti cosmetici immessi sul mercato.
Etichettatura e diciture
Le norme in materia di etichettatura sono leggermente modificate. Tra le informazioni da esporre dovranno figurare la funzione del cosmetico, la durata di conservazione minima, le precauzioni particolari per l’impiego (che devono essere conformi a quelle indicate dal regolamento) e una lista degli ingredienti elencati in ordine decrescente di peso.
Per l’etichetta, inoltre, non dovranno essere impiegati diciture, denominazioni, marchi, immagini o altri segni, figurativi o meno, «che attribuiscano ai prodotti stessi caratteristiche o funzioni che non possiedono». Come richiesto dai deputati, la Commissione dovrà anche stabilire un piano d’azione, in cooperazione con gli Stati membri, riguardante le dichiarazioni (“claims”) figuranti sui cosmetici e fissare le priorità per determinare criteri comuni che giustificano il loro uso. Dovrà poi adottare un elenco di criteri comuni per le dichiarazioni che possono essere utilizzate sui prodotti cosmetici.
Sorveglianza del mercato e rintracciabilità
Gli Stati membri saranno tenuti a vigilare sul rispetto del regolamento «attraverso controlli all’interno del mercato dei prodotti cosmetici messi a disposizione sul mercato». Come richiesto dai deputati, gli Stati membri dovranno anche realizzare i dovuti controlli su scala adeguata dei prodotti e degli operatori economici, tramite la documentazione informativa del prodotto e, se del caso, mediante test fisici e di laboratorio in conformità a campioni adeguati. Dovranno poi vigilare sul rispetto dei principi delle buone prassi di fabbricazione e conferire alle autorità di vigilanza del mercato le competenze, le risorse e le conoscenze necessarie per consentire loro di compiere i loro compiti in modo adeguato. Infine, per contribuire a semplificare la vigilanza sul mercato e a migliorarne l’efficienza, occorrerà inoltre garantire la rintracciabilità di un prodotto in tutta la catena di fornitura.
FONTE: Parlamento Europeo (comunicati stampa) 24/03/2009
Questo è il comunicato stampa del Parlamento Europeo, io lo trovo molto esplicativo su tutti i punti trattati, se per caso avete dei dubbi o non avete capito qualcosa lasciate un commento qui sotto che io vi spiegherò il tutto…
Alcuni argomenti li tratterò io nelle settimane seguenti.
Continuate a seguirci!
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